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Finanza delle opere pubbliche

Oplab Quesiti

  1. Redazione del bilancio comunale di previsione - Impegno di spesa per bene oggetto di futura donazione
  2. Finanziamenti regionali - Procedura per i finanziamenti di opere pubbliche
  3. Finanziamenti regionali - Necessità del progetto preliminare per l’ammissione a contributi regionali
  4. Finanziamenti regionali - Ritardo nell’adempimento con conseguente possibile perdita di finanziamenti regionali
  5. Finanziamenti regionali - Richiesta finanziamenti per installazione misure di abbattimento di barriere architettoniche
  6. Finanziamenti regionali - Vincoli di spesa connessi a finanziamenti regionali
  7. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Momento e modalità unione di comuni
  8. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Conteggio costi ante 2001
  9. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Convenzione pubblico-privato
  10. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Misura del finanziamento privato
  11. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Differenza tra il capitolato speciale e l’individuazione di patti e condizioni contrattuali
  12. Il Codice Unico di Progetto - Applicabilità del Codice unico di progetto


  1. Redazione del bilancio comunale di previsione - Impegno di spesa per bene oggetto di futura donazione
    Sulla base delle disposizioni contenute nel codice civile in materia di donazione, essa è definita come un atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. La donazione si caratterizza per l’assenza di corrispettivo, ma altresì per il suo carattere tendenzialmente definitivo. La forma della donazione prevista dalla legge è l’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.), salvo che per le donazioni di modico valore purchè vi sia stata la consegna manuale (art. 783 c.c.). Nel caso di specie, affinché si produca il trasferimento della proprietà del bene immobile dal privato al Comune per effetto della donazione è necessaria la forma dell’atto pubblico; la sola consegna delle chiavi, ancorché accompagnata dalla manifestazione di volontà finalizzata ad effettuare la donazione, non è idonea a trasferire il diritto. Pertanto non sembra che l’Ente possa impegnare una somma per la progettazione di un intervento su un immobile di cui l’Ente medesimo non risulti proprietario. Tale conclusione pare confermata dal disposto di cui all’art. 782 c.c. ove si stabilisce che la donazione si perfezioni, a seconda dei casi con l’accettazione contenuta nel medesimo atto pubblico o con atto pubblico posteriore (che deve essere notificato al donante); si precisa inoltre, nel co. 3 della disposizione in esame, che prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione. Nel caso in esame ci si è fermati ad una dichiarazione di volontà accompagnata da un fatto concludente (consegna delle chiavi), con la conseguenza che se il proprietario decidesse di non procedere alla donazione, l’Ente avrebbe impegnato dei soldi per una progettazione che non potrebbe essere eseguita.

  2. Finanziamenti regionali - Procedura per i finanziamenti di opere pubbliche
    Pare necessaria la presenza di bandi di gara che prevedano la concessione di contributi e stabiliscano la procedura necessaria per ottenerli.

  3. Finanziamenti regionali - Necessità del progetto preliminare per l’ammissione a contributi regionali
    La l. r. Piemonte, 5 dicembre 1977 n. 56, Tutela ed uso del suolo, art. 37 bis, co. 2, prevede che «il programma operativo deve contenere: la localizzazione ed i caratteri tecnici, di massima, delle opere e degli interventi; la localizzazione e la dimensione delle aree da acquisire; l’entità degli investimenti e l’indicazione dei relativi mezzi finanziari». Dunque, ai fini della concessione dei contributi regionali, non pare necessaria la progettazione preliminare.

  4. Finanziamenti regionali - Ritardo nell’adempimento con conseguente possibile perdita di finanziamenti regionali
    D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 119: grave inadempimento o ritardo per negligenza. In specie: procedimento di risoluzione del contratto causa ritardo per negligenza ed eventuale richiesta di risarcimento del danno.

  5. Finanziamenti regionali - Richiesta finanziamenti per installazione misure di abbattimento di barriere architettoniche
    Nel caso di specie, la prima questione di rilievo è costituita dalla possibilità di ricondurre l’intervento in oggetto nell’ambito dell’attività conservativa del bene culturale, così come definita dagli artt. 29 e 30 del d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Ove fosse così inteso il lavoro in oggetto dovrebbe ricondursi alla categoria della «manutenzione» intesa come attività destinata al mantenimento dell’«efficienza funzionale» del bene. Ciò premesso, occorre tuttavia procedere all’ulteriore verifica del carattere volontario (A) o imposto (B) dell’intervento che il Comune intende realizzare. A) Ove, infatti, l’intervento fosse volontario, il Comune, unitamente all’autorizzazione del soprintendente, dovrebbe richiedere, altresì, l’ammissibilità dell’intervento ai contributi statali previsti dagli articoli 35 e 37, d. lgs. n. 42 del 2004, cit. B) Al contrario, ove l’intervento fosse imposto, troverebbero applicazione l’art. 34, d. lgs. n. 42 del 2004, cit. Nel caso in esame la natura dell’intervento in oggetto induce ad optare per la seconda ipotesi prospettata.

  6. Finanziamenti regionali - Vincoli di spesa connessi a finanziamenti regionali
    Pare necessario procedere alla restituzione delle somme in avanzo, a fronte della previsione di vincoli di destinazione.

  7. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Momento e modalità unione di comuni
    In base al disposto dell’art. 1, co. 3 del bando possono presentare richiesta «le comunità montane e collinari, gli Enti parco, tutti i Comuni, singoli o associati ai sensi del Capo V, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267». Dalla lettera dell’articolo posto in evidenza si può desumere come non sia possibile ammettere richieste ad opere di «potenziali» associazioni, dovendosi necessariamente riferire alle ipotesi associative, già formate, come regolate dal TUEL, cit.

  8. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Conteggio costi ante 2001
    Il criterio dell’attualità della spesa previsto dal PISL 2005 impone che i costi ammissibili da imputarsi allo studio di fattibilità finanziato con i fondi PISL siano relativi ad attività finalizzate ab origine ad ottenere il finanziamento stesso; pertanto occorre dare risposta negativa alla proposta avanzata nel quesito.

  9. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Convenzione pubblico-privato
    Con riguardo al finanziamento ad opera di privati parrebbe potersi desumere, ad una prima lettura dell’art. 4, co. 7, lett. f) del bando, che le fonti di finanziamento devono essere individuate «con l’indicazione delle risorse disponibili e di quelle che si intendono attivare». In tal senso sembrerebbe possibile l’indicazione di un intento e, di conseguenza, di un soggetto privato «disponibile». Tuttavia l’art. 6, co. 3, lett. e) vincola l’attribuzione di un punteggio in base alla quota percentuale di finanziamento privato sul totale del Programma. Occorre pertanto attendere espressi chiarimenti da parte della Regione in merito al punto.

  10. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Misura del finanziamento privato
    Il finanziamento privato non deve essere inferiore al 25% del costo complessivo: la percentuale riguarda i costi nella loro totalità e non i singoli interventi.

  11. Finanziamenti regionali: i «Programmi integrati per lo sviluppo locale» - Differenza tra il capitolato speciale e l’individuazione di patti e condizioni contrattuali
    I contratti pubblici sono stipulati secondo condizioni generali di contratto, tradizionalmente definite «capitolati» (r.d. 23 maggio 1924 n. 827, art. 45 e ss.). Il termine indica semplicemente un testo ordinato per capitoli (V. CERULLI IRELLI, Diritto amministrativo, 2000, 703).

  12. Il Codice Unico di Progetto - Applicabilità del Codice unico di progetto
    Il CUP è un codice alfa numerico di 15 caratteri che accompagna ciascun investimento pubblico dal suo avvio. In particolare la l. 16 Gennaio 2003 n. 3, Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, ha previsto (art. 11) che a decorrere  dal 1 gennaio 2003, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data venga dotato di un Codice unico di progetto richiesto in via telematica dalle amministrazioni competenti o dai soggetti aggiudicatori ed ha demandato al CIPE il compito di disciplinare modalità e procedure attuative. Occorre ricordare che già la l. 17 maggio 1999 n. 144, Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, aveva previsto l’istituzione presso il CIPE di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con il principale obiettivo di consentire a tutti i soggetti pubblici coinvolti la conoscenza dello stato di attuazione delle politiche di investimento pubblico, sia a livello di programmazione che a livello di attuazione degli interessi programmati. In altri termini il progetto di sviluppo del sistema MIP. La delibera del CIPE n. 143 del 2002 prevede che ai sensi dell’art. 11, co. 1 e 2, l. 3 del 2003, cit., ogni progetto d´investimento pubblico debba essere dotato di uno specifico «Codice unico di progetto» (CUP); tale codice deve essere richiesto dai soggetti responsabili al sistema operante presso l’Autorità di Vigilanza, che lo attribuisce in via automatica. Pare dunque obbligatorio richiedere il CUP per ogni tipo di appalto, indipendentemente dall’importo; infatti l’allegato A.1 della delibera CIPE n. 143/2002 dispone che «saranno registrati al sistema CUP i progetti di investimento pubblico, finanziati con risorse provenienti da bilanci di enti pubblici (amministrazioni centrali, regionali, locali, altri enti pubblici) o società partecipate direttamente o indirettamente, da capitale pubblico, destinate al finanziamento o al cofinanziamento di lavori pubblici (come individuati dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.), senza distinzioni in relazione all’importo dei lavori». Il CUP non è richiesto per i trasferimenti di risorse finanziarie tra Stato e Regioni o Province autonome o Comuni, o fra Stato, Regioni, Province e comuni e società da questi partecipate direttamente o indirettamente, ma dovrà essere successivamente richiesto, da parte dei soggetti responsabili (per i lavori pubblici di cui alla l. 109 del 1994, cit., stazioni appaltanti e/o soggetti aggiudicatori) in sede di utilizzo di tali risorse (All. A.1.3., Delibera cit.). Per completezza occorre specificare che la delibera ha previsto l’entrata a regime del Sistema CUP con decorrenza dal 1 gennaio 2003 per i progetti che comportano un investimento complessivo superiore a 100.000 euro, mentre per i progetti che comportano un investimento complessivo inferiore a 100.000 euro (per tutti i progetti) l’entrata a regime del sistema CUP è previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2004 (art. 1.5.1 della delibera, cit.).


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