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La programmazione dei lavori pubblici

Oplab Quesiti

  1. I soggetti tenuti alla programmazione ed i suoi limiti
  2. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori


  1. I soggetti tenuti alla programmazione ed i suoi limiti
    Modalità di individuazione dei comuni interessati dai lavori
    Secondo quanto indicato nella scheda n. 2 del d.m. 22 giugno 2004, n. 848/IV l’indicazione dei comuni il cui territorio è interessato dai lavori inseriti nel programma triennale va inserita nella voce «CODICE ISTAT», in cui sono compresi il codice identificativo di regione, provincia e comuni interessati (i codici possono essere reperiti nel sito ufficiale). Laddove i lavori da eseguire riguardino il territorio di più comuni, andrà indicato il codice del comune nel cui territorio questi risultino prevalenti.

    Applicabilità della normativa alle Comunità montane
    Norme applicabili: l. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge), co. 2: «Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 3, co. 2, si applicano: a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché; agli altri organismi di diritto pubblico»; art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici), co. 1: «L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso»; d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 1, co. 2, (Finalità ed ambito di applicazione): «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale». Ne consegue che la normativa relativa alla programmazione si applichi anche alle Comunità Montane.

    Obbligo per le Comunità montane e sanzioni
    La redazione del programma triennale risulta obbligatoria per tutte le Comunità Montane. Tuttavia è dato rilevare come la normativa in materia di lavori pubblici, contenuta nella legge Merloni e nel suo regolamento attuativo, non preveda una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

  2. Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
    Obbligo di redazione del programma triennale dei lavori pubblici
    La redazione del programma triennale risulta obbligatoria (perplessità sorgono in merito alla totale assenza di lavori pubblici da inserirvi). Per quanto concerne l’aggiornamento del programma triennale va fatto riferimento all’art. 1 del d.m. 898/IV del 2004, secondo cui «entro novanta giorni dall’approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all’aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell’art. 13, co. 3, d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554. Gli altri soggetti di cui al precedente co. 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 14, comma 9, legge n. 109/1994, e successive modificazioni e integrazioni e dell’art. 13, co. 1, d.P.R. 554/1999».

    Elenco annuale lavori

    Non pare possibile che un’opera per la quale sia già stato stanziato un finanziamento poi non venga inserita nell’elenco annuale, poiché detto inserimento e, più in generale, l’approvazione dell’elenco annuale è contestuale all’approvazione del bilancio preventivo. L’elenco annuale contiene per definizione l’indicazione dei lavori da eseguire in ciascuno dei tre anni solari e corrispondenti agli esercizi finanziari in cui si articola il programma triennale. In base all’art. 14, l. 11 febbraio 1994 n. 109. L’elenco annuale predisposto dalle Amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributin o risorse dello Stato, delle Regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei risettivi bilanci. Un lavoro non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d’asta o di economie (Sul punto E. Sticchi Damiani, La programmazione dei lavori pubblici (art. 14), in R. Villata, L’appalto di opere pubbliche, Padova, 2004). Il problema potrebbe porsi in realtà in termini rovesciati. Il co. 10, art. 14 della legge Merloni, cit., stabilisce infatti che i lavori non compresi nell’elenco annuale e non rientranti nelle ipotesi di cui al comma V del medesimo articolo (e quindi non resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o da atti amministrativi statali o regionali) non possono ricevere alcuna forma di finanziamento.


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